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Si potrà indicare la regione sull'etichetta del vino?

Non si potrá piu indicare la regione di provenienza del vino. I vignaioli indipendenti soci FIVI - Federazione italiana vignaioli indipendenti sono pronti alla disobbedienza civile per difendere il diritto a poter usare nella comunicazione il nome del loro territorio/regione di appartenenza. I vignaioli indipendenti si battono per ottenere la modifica della norma contenuta nel Regolamento Europeo 1308/2014 e accolta dal Testo Unico della vite e del vino che, equiparando l’etichetta ai materiali di comunicazione aziendale, vieta alle imprese del settore vitivinicolo di riportare su questi ultimi la propria regione di appartenenza.

In una nota, Fivi spiega che l’Art. 53 (Titolo III) del Testo Unico della vite e del vino legifera sull’Impiego delle denominazioni geografiche nella comunicazione aziendale. Il 18 giugno scorso nell’audizione alla Commissione agricoltura della Camera dei Deputati FIVI ha ribadito la necessità di distinguere, come non fa il legislatore europeo e di conseguenza quello nazionale, tra etichettatura vera e propria e informazioni equiparate all'etichettatura, per le quali il rischio di creare confusione nei consumatori è molto inferiore. L'interesse a proteggere dalle usurpazioni le DO e le IG non può portare al paradosso per cui, allo stato attuale, un'azienda non può indicare nei propri materiali di comunicazione (siti internet, brochure, cataloghi, etc.) la regione dove ha sede.

«In questo momento - scrive Fivi - sono passibili di sanzioni tutte le aziende che riportano sui loro materiali di comunicazione, dai siti internet alle brochure ai cataloghi dei prodotti ai cartoni personalizzati, il nome della loro regione di appartenenza, se questo coincide con una DO o una iG non prodotta dall'azienda. In Piemonte, per questa ragione, si è già verificato il caso di pesanti sanzioni economiche, che nulla hanno a che fare con la vera tutela delle DO e IG italiane: un produttore di Barolo, quando indica come sede aziendale la regione delle Langhe in Piemonte, non usurpa né Langhe né Piemonte, ma semmai onora queste denominazioni. Non è accettabile che, ancora una volta, la burocrazia imponga assurdi costi alle imprese che lottano ogni giorno per la propria sopravvivenza, a fronte non di un beneficio ma addirittura di un danno».

Eclatante la protesta che porpone Fivi:  «Se da parte delle autorità italiane non saranno intraprese azioni idonee a cambiare lo stato delle cose i vignaioli associati Fivi sono pronti ad autodenunciarsi, agendo concretamente e coscientemente in violazione della legge: dal 1 gennaio 2015 pubblicheranno in grande evidenza sui loro siti aziendali la loro regione di appartenenza. Rischiando quindi le sanzioni».

Per il presidente Fivi, Matilde Poggi  «è un’azione forte, ma sentiamo il dovere di far sentire la nostra voce per tutelare gli interessi di tutti i vignaioli italiani. I nostri vini sono i portavoce delle zone viticole di tutta Italia, sono il frutto del nostro impegno quotidiano a valorizzare, promuovere e custodire il paesaggio, sono messaggi in bottiglia che parlano a tutto il mondo del nostro paese. Insieme a tutti i nostri colleghi produttori del comparto agroalimentare nazionale siamo ambasciatori della nostra terra; come possiamo raccontarla al mondo senza nemmeno poterla citare?».

Insomma quell'Europa che non vuole l'indicazione dell'origine delle materie prime in etichetta, che consente i wine kit e le mozzarelle ’senza latte”, che permette l'import di ortofrutta trattata con agrofarmaci che in Italia non si usano più da 20 anni, ora si ricorda di tutelare - in un modo assurdo e folle - i prodotti a denominazione di origine. Chissà che cosa ne pensano i viticoltori francesi. Nella pagina seguente il testo della lettera inviata al ministro il 27 settembre scorso. (fonte News Age Agro)




All'attenzione del Ministro Maurizio Martina

Alla luce del Reg. 1308/2013, art. 119, si pone un problema applicativo  interpretativo capace di gravi ripercussioni sull'attività del settore vivinicolo nazionale.
Poiché il concetto di etichettatura non equivale alle informazioni che si trovano indelebili sulla bottiglia, ma ai fini delle norme comunitarie con etichettatura ci si riferisce ad ogni informazione che accompagni le bottiglie (e.g.: brochure, siti internet, cartoni personalizzati, documenti di accompagnamento), il combinato disposto dell'art. 117 e del successivo Art. 119 risulta prescivere in modo imperativo che su qualunque elemento qualificabile come etichettatura compaiano: 

a) la designazione della categoria di prodotti vitivinicoli in conformità dell'allegato VII, parte II;

 b) per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta:

 i) l'espressione ’denominazione di origine protetta’ o ’indicazione geografica protetta’ e

  ii) il nome della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta;

 c) il titolo alcolometrico volumico effettivo;

 d) l'indicazione della provenienza;

 e) l'indicazione dell'imbottigliatore o, nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità, il nome del produttore o venditore;

 f) l'indicazione dell'importatore nel caso dei vini importati e

 g) nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità, l'indicazione del tenore di zucchero.

 Il tenore dell'articolo 119 appare inequivoco al riguardo. 

Ebbene, le prescizioni di contenuto ora ricordate appaiono assolutamente opportune e necessarie per le informazioni presenti sulla bottiglia, ma invece ridondanti e sproporzionate per tutti gli altri elementi informativi che pure, per il legislatore, sono etichettatura: basti a tacer d'altro pensare alla necessità di riportare tutte le informazioni ora ricordate su qualsivoglia cartone costituente imballaggio delle confezioni di vino.

Tutto ciò considerato, la Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti chiede al ministero:

•  di prendere in debita considerazione il problema, tanto più alla luce delle possibili difformità interpretative/applicative presso le diverse unità locali dell'ICQRF: taluni uffici potrebbero sanzionare con minore o maggiore solerzia l'assenza di tutte le informazioni su un documento di accompagnamento, ad esempio, o su di una brochure aziendale;

•  di proporre con la massima urgenza alla Commissione Europea una revisione/interpretazione del testo che assicuri certamente sulla CONFEZIONE del vino (bottiglia, brick, bag in box o altro involucro direttamente a contatto con il liquido e la cui superficie sia visibile dal consumatore) che siano presenti tutte le informazioni prescritte dall'articolo 119, mentre non estenda tale prescrizione agli IMBALLAGGI perché ciò violerebbe il principio di proporzionalità. Troppo alti infatti sarebbero i costi per riportare le numerose informazioni de quo su ogni scatola contenente bottiglie, ad esempio, con ulteriori immaginabili problemi per scatole contenenti bottiglie di diversi vini;

•  di farsi portatore degli interessi dei vignaioli e dei produttori di vino italiani presso l'UE, affinché le norme sull'etichettatura possano efficacemente costituire uno strumento di scelta consapevole del consumatore e non una inutile vessazione burocratica per le imprese.

•  di coordinare la propria azione con quella di altri ministeri nazionali già sollecitati ad analoga presa di posizione rispetto ad una formulazione della norma europea sproporzionatamente e inutilmente vessatoria. Cfr.

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