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I cani possono entrare nei ristoranti?

A grandissima richiesta, pubblichiamo on line l'articolo di servizio uscito su qbquantobasta di luglio, richiesto da molti lettori. L'avvocato Fabio Cattaruzzi ci spiega il regolamento per il libero accesso degli animali negli eserizi pubblici. Un articolo utile non solo ai proprietari di cani ma anche agli esercenti: forse non tutti sanno che il gestore per impedire l'accesso del cane (sua libera scelta) deve fare istanza al comune per il rilascio di apposito certificato (non basta attaccare un adesivo qualsivoglia). "Con la bella stagione molti possessori di cani e gatti si stanno organizzando su come fare per portare con sé il proprio piccolo amico. Se l’hotel non è un problema, dal momento che ormai moltissimi gestori ammettono o addirittura sponsorizzano il loro essere pet friendly, per i pubblici esercizi (bar, ristoranti, gelaterie etc..) la cosa non sempre è così semplice. Questo perché la regolamentazione in materia di accesso ai pubblici esercizi da parte di cani e gatti da compagnia (per i cani guida, ovviamente, una limitazione non esiste, pena una sanzione amministrativa fino a 2.500 euro – l. 37/1974) era sottoposta ad una vera e propria Babele di ordinanze comunali o di discipline delle Asl, variabili lungo tutto lo stivale (courtesy per l'immagine a sugarper.com). Tale frammentazione di regole è venuta meno con lo scorso autunno, quando la Fipe (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) ha presentato una nuova manualistica di prassi operativa, validata dal Ministero della Salute, con la quale la regola diventa – o meglio viene ribadita essere - il libero accesso. Cosa cambia quindi? Vediamolo con ordine. Il Ministero della Salute, con propria ordinanza del 6 agosto 2013 ha ribadito che la responsabilità per i danni causati dall’animale domestico posseduto ricadano sul proprietario o su chi se ne assume la responsabilità della sua detenzione. In questo nulla cambia rispetto alla disciplina dettata dal codice civile. Si deve condurre l’animale con guinzaglio e dotarlo di museruola (per gli altri animali occorre il trasportino), ma, fermo tale obbligo, il cane (o il gatto) può seguire il proprio padrone in ogni pubblico esercizio. Questo perché la legge n. 320/54 in materia di polizia veterinaria nulla prescrive in contrario e perché il Reg. CE 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari vieta l’ingresso solo ai luoghi ove vengono preparati o conservati cibi (come i supermercati e non quindi, dove vengono consumati o serviti al pubblico). Detto questo rimane, in ogni caso, la regola della volontà del gestore: se, infatti, quest’ultimo si oppone affiggendo una idonea segnaletica frutto di un apposito certificato amministrativo rilasciatogli dal comune, quel locale rimarrà off-limits per Fido e Micio. La regola, quindi, in qualche modo s’inverte: se l’esercente non vuole l’ingresso nel proprio locale di cani, gatti & co. dovrà fare istanza al proprio comune per il rilascio di tale certificato. E dal momento che la competenza in materia spetta alla Regione, quello che conta sarà la disciplina data dalla legge regionale di riferimento. Per il Friuli Venezia Giulia tale legge è la n. 20/2012, in particolare l’art. 20, laddove, dopo aver stabilito al comma 1 che “i cani, accompagnati dal detentore, hanno accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali, nonché ai locali e uffici aperti al pubblico presenti sul territorio regionale”, al comma 4 si prescrive che “il responsabile degli esercizi pubblici e commerciali, nonché dei locali e degli uffici aperti al pubblico può adottare misure limitative all'accesso, previa comunicazione al Sindaco”. Se, infatti, non verrà esposto tale cartello, il gestore non potrà opporsi e se, lo farà, potrà essere sanzionato per mancata ottemperanza dell’obbligo di affissione. Oltre, con ogni probabilità, che con la perdita di un cliente e del suo amico a quattro zampe. info:Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

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