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Pane fresco: il regolamento in FVG

PANE FRESCO: la Regione Friuli Venezia Giulia ha emanato il regolamento! L’apertura di questo numero di dicembre spetta di diritto a una notizia che per noi ha un valore storico. Ci uniamo infatti alla grande soddisfazione espressa dall’Unione Regionale Panificatori e all’entusiasmo  di tutti i consumatori più attenti che in questi anni hanno sperimentato di persona come non basti chiamarsi pane per essere un vero buon pane. E che da veri resistenti non si sono fatti sedurre come da un pifferaio di Hamelin dal profumo che può emanare a qualsiasi ora del giorno nei luoghi della grande distribuzione, dove il pane “fresco” di non dichiarata provenienza esce spesso da un forno a microonde o giace pallido e gommoso in sacchetti plastificati. La Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia, con la delibera numero 1978 adottata il 25 ottobre  in via d’urgenza, su proposta del vicepresidente Sergio Bolzonello, e in vigore dal 14 novembre u.s. ha approvato ed emanato il regolamento che disciplina l’utilizzo delle denominazioni di panificio, pane fresco e pane conservato nonché approvato le linee guida per ottenere da parte delle imprese artigiane di panificazione l’attribuzione della definizione di Forno di Qualità. Negli oltre dieci anni trascorsi i panificatori regionali presieduti da  Edvin Jerian, hanno incessantemente collaborato con gli uffici regionali al fine di emanare un regolamento che, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie vigenti, recepisse quelle istanze che i panificatori ritenevano allora e a maggior ragione ritengono oggi essere indispensabili per poter affrontare il mercato. riportiamo un estratto di quanto Jerian nei mesi scorsi aveva scritto al presidente del consiglio Letta:  …Prendiamo la provincia di Trieste: solo per parlare del mio lavoro, nel 2006 l’Associazione provinciale panificatori celebrava sessanta anni di vita. Allora nella provincia si contavano circa 120 panifici. Oggi parliamo di meno di cinquanta, e per la gran parte messi male, molto male. Solo negli ultimi tre anni il pane sloveno, a prezzi stracciati, ha invaso il mercato di Gorizia e Trieste con prezzi praticabili da chi, entrato con la fanfara in Europa, continua ad avere una fiscalità diversa, un costo del lavoro ridicolo, controlli tutti da verificare ma che impiega meno di un quarto d’ora per andare da Capodistria a Trieste e ancor meno da Nova Gorica a Gorizia, di fatto una città unica separata a suo tempo (ma oggi non è più così) dal confine. Tutto così vicino che oggi sono già molte le rivendite di pane slovene aperte in territorio italiano. E pane a un euro è cosa di tutti i giorni magari davanti al tuo forno (come capita, ad esempio, anche al sottoscritto). Ovviamente il pane “fresco” arriva anche da altri paesi, specialmente dalla Romania e financo dalla Cina…. L’iter di una proposta normativa che è durato oltre dieci anni si conclude con un grande risultato e con il riconoscimento che il pane fresco deve poter essere distinto dal consumatore rispetto ai tanti prodotti congelati, conservati e precotti oggi in circolazione e spesso visivamente indistinguibili dal pane prodotto in giornata e secondo tradizione. Nei panifici artigianali. Pertanto, e per ora solo nella nostra regione, l’utilizzo della denominazione “panificio” è riservato all’impresa che svolge l’intero ciclo di produzione del pane dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale. E solo questo tipo di attività consente di essere definiti forno di qualità. Ora sta voi la scelta di che cosa comprare e mangiare: cioè metterlo dentro la vostra bocca, farlo diventare parte integrante di voi!

Art. 6 Pane fresco

1. La denominazione “pane fresco” è riservata al pane caratterizzato dai seguenti requisiti:

a) prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e  degli impasti;

b) posto in vendita al consumatore finale entro e non oltre la giornata nella quale è stato completato il processo produttivo.

2. E’ fatto divieto di utilizzare la denominazione “pane fresco”:

a) per il pane destinato ad essere posto in vendita anche successivamente alla giornata nella quale è stato completato il processo produttivo, indipendentemente dalle modalità di conservazione adottate;

b) per il pane posto in vendita dopo il completamento della cottura di pane precotto comunque conservato;

c) per il pane ottenuto dalla cottura di prodotti intermedi di panificazione comunque conservati.

3. Nella produzione del pane fresco è ammesso l’impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione.

 

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